Sez. 6, Sentenza n. 10030 del 06/06/1985 Ud. (dep. 29/10/1985) Rv. 170902 - 01
PENA - PENE DETENTIVE - PENE DETENTIVE BREVI - MISURE SOSTITUTIVE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - VALUTAZIONE CIRCA LA SCELTA DELLA MISURA - CRITERI.*
PENA - PENE DETENTIVE - PENE DETENTIVE BREVI - MISURE SOSTITUTIVE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - VALUTAZIONE CIRCA LA SCELTA DELLA MISURA - CRITERI.*
Ai fini dell'applicazione di una sanzione sostitutiva a una pena detentiva breve, la legge 24 novembre 1981 n. 689, quanto alla individualizzazione della misura irrogabile, ha svicolato il giudice dai criteri tradizionali, imponendogli, con un indefinito margine discrezionale, peraltro sorretto da un Obbligo più rigoroso di motivazione, la valutazione concernente la scelta, tra le misure tassativamente previste, di quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. (V mass n 160943; (Conf mass n 153360).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)