Sez. 5, Sentenza n. 3866 del 23/01/1986 Ud. (dep. 19/05/1986) Rv. 172729 - 01
PENA - IN GENERE - PENE DETENTIVE BREVI - SOSTITUZIONE CON LE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PENA - IN GENERE - PENE DETENTIVE BREVI - SOSTITUZIONE CON LE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La sostituzione delle pene detentive brevi con una delle sanzioni previste dal capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 (sulle modifiche al sistema penale) rientra, ai sensi dell'art. 58 della legge medesima, nei poteri discrezionali del giudice di merito e non può formare oggetto di censura in Sede di legittimità, ove congruamente motivata con riferimento ai criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.. (V mass n 170902; (V mass n 168869; (V mass n 162755; (V mass n 156519).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)