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Sez. 1, Sentenza n. 3264 del 19/02/2004 (Rv. 570276 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione - Straniero sottoposto a procedimento penale in Italia - Nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente - Mancanza - Validità del provvedimento di espulsione - Incidenza - Deducibilità da parte dello straniero - Interesse - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570276-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Lo straniero nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale, in sede di ricorso avverso il decreto di espulsione non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all'espulsione del giudice penale, imposta dall'art. 13, comma terzo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione. La previsione della suddetta norma è posta, infatti, a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)