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Sez. 1, Sentenza n. 17193 del 29/07/2014 (Rv. 631938 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Girata in bianco di assegno non trasferibile - Valenza dell'atto quale promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ. - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631938-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE

Nel caso di assegno con clausola di intrasferibilità, e girato in bianco, il giratario può far valere la girata come promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ., ove provi che il girante abbia inteso trasmettergli i diritti provenienti dal titolo e, quindi, dimostri la materiale "traditio" oppure altra modalità di trasmissione coerente con l'intento del girante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)