Sez. 1, Sentenza n. 8008 del 02/09/1996 (Rv. 499432 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE | Girata cambiaria in bianco - Azione causale del giratario contro il girante - Onere probatorio gravante sull'attore - Contenuto.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE
Al fine di fondare l'azione causale su di una girata cambiaria in bianco occorre che il giratario - il quale invoca la girata quale promessa di pagamento in suo favore ai sensi dell'art. 1988 cod.civ. - fornisca la prova che il girante intese trasmettergli i diritti portati dal titolo; detta prova, che deve fornire la certezza dell'intento del girante, può affermarsi interamente soddisfatta non solo nella ipotesi di materiale "traditio" del titolo dal girante al giratario, ma anche nel caso in cui emerga comunque una modalità di trasmissione che sia coerente con l'intento sopraindicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 18, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)