Sez. 1, Sentenza n. 6859 del 17/06/1995 (Rv. 492910 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO | Poteri del giudice delegato e del commissario giudiziale - Controversie relative alla sussistenza, entità e rango dei crediti - Ordinario giudizio di cognizione - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO
Nella fase esecutiva che segue alla sentenza di omologazione del concordato ed alla pronuncia sulle eventuali impugnazioni il commissario giudiziale deve solo sorvegliare l'adempimento del concordato secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione (art. 185 legge fall.) e deve, se del caso, adottare le iniziative necessarie per provocare l'intervento del tribunale ai fini dei provvedimenti di cui agli artt. 137-138 legge fall. (risoluzione ed annullamento del concordato), richiamati dall'art. 186 legge fall., mentre al giudice delegato spetta solo di determinare le modalità di versamento delle somme dovute alle scadenze, in esecuzione del concordato, se tale funzione gli è stata affidata nella sentenza di omologazione al di fuori di queste attribuzioni, deve, quindi, negarsi una competenza funzionale del giudice delegato e del tribunale fallimentare sulle controversie che possono insorgere nella fase esecutiva tra il debitore e uno o più creditori e sulle questioni, quindi, attinenti alla sussistenza, entità e rango dei crediti, che debbono essere fatte valere con ordinario giudizio di cognizione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 138, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 138, Legge Falliment. art. 185, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 185, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)