Sez. 1, Sentenza n. 26108 del 30/10/2008 (Rv. 605340 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE | Concordato con cessione dei beni - Risoluzione - Dichiarazione di fallimento - Giudizio di opposizione - Legittimazione necessaria del commissario giudiziale - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento che sia stata pronunciata in esito alla risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni, non sussiste litisconsorzio necessario in capo al commissario giudiziale, il quale non rappresenta il debitore nè i creditori, nè svolge funzioni di gestione, difettando dunque tale organo di uno specifico interesse da far valere in sede giurisdizionale, in nome proprio o come sostituto processuale (Principio affermato dalla S.C. che, cassando la sentenza impugnata per aver ritenuto doverosa la partecipazione del commissario giudiziale al giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, ne aveva erroneamente statuito l'equiparazione al "creditore istante" sul presupposto che la risoluzione del concordato e il fallimento erano stati richiesti dal predetto commissario).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)