Sez. L, Sentenza n. 8116 del 18/08/1998 (Rv. 518136 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO | Controversie relative alla sussistenza, entità e rango dei crediti - Ordinario giudizio di cognizione - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO
Dopo la sentenza di omologazione del concordato preventivo non sussiste una competenza funzionale del giudice delegato e del tribunale fallimentare sulle controversie che possono insorgere nella fase esecutiva tra il debitore e uno o più creditori e sulle questioni, quindi, attinenti alla sussistenza, entità e rango dei crediti che debbono essere fatti valere con ordinario giudizio di cognizione
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 185, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)