Sez. 6, Sentenza n. 35048 del 27/04/2005 Cc. (dep. 29/09/2005) Rv. 232225 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - misure cautelari - applicazione provvisoria | Applicazione provvisoria di misure cautelari - Arresto da parte della polizia giudiziaria - Condizioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - misure cautelari - applicazione provvisoria
Ai fini della convalida dell'arresto operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria, è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dagli articoli 716 e 715, comma secondo, lettera a), cod.proc.pen. la diffusione della ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l'indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale (nella specie, risultante da una nota del Ministero dell'interno, recante menzione sia del mandato di cattura emesso dall'autorità giudiziaria estera, sia dei reati per cui si procedeva a carico del soggetto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)