Sez. 6, Sentenza n. 44149 del 12/11/2001 Cc. (dep. 07/12/2001) Rv. 220311 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Convalida dell'arresto - Applicazione provvisoria di misure cautelari - Condizioni - Provvedimento coercitivo estero - Trasmissione - Necessità - Esclusione - Richiesta di arresto provvisorio a fini estradizionali - Inserimento nel bollettino delle ricerche - Sufficienza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
In tema di estradizione all'estero, ai fini della convalida dell'arresto operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria e dell'applicazione provvisoria di misure cautelari da parte del Presidente della Corte di appello non è richiesta la trasmissione del provvedimento limitativo della libertà personale adottato dall'autorità estera, ma unicamente la dichiarazione che tale provvedimento sia stato emesso, giacché l'inserimento nel bollettino delle ricerche della richiesta di arresto provvisorio a fini estradizionali o la diffusione di ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l'indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale, è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dall'art. 715, comma 1, lett. a, cod. proc. pen. per la convalida dell'arresto e l'applicazione provvisoria di misure cautelari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 715 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 716 com. 1, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)