Sez. L, Sentenza n. 2927 del 16/02/2004 (Rv. 570148 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Integrazione al minimo delle pensioni - Diritto alla c.d. cristallizzazione della seconda pensione per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994 - Possesso di determinati requisiti reddituali - Necessità - Conseguente estinzione della relativa controversia per effetto dell'art. 36 della legge n. 448 del 1998 - Sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 2000 - Rilevanza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In materia di integrazione al minimo delle pensioni, la sentenza della Corte costituzionale n.240 del 1994 ha condizionato la possibilità di fruizione, da parte del pensionato, del regime di <<cristallizzazione>> dell'importo integrativo attinto al 30 settembre 1983 alla sussistenza di determinati requisiti reddituali. Coerentemente con l'effetto di tale pronuncia, il nuovo testo dell'art. 1, comma centottantaduesimo, della legge n.662 del 1996, come introdotto dall'art. 36 della legge n. 448 del 1998, espressamente dispone in ordine ai criteri con i quali deve essere condotta la verifica di quei requisiti, in tal modo incidendo su una condizione dell'azione promossa per ottenere l'applicazione degli effetti della suddetta sentenza costituzionale, ossia sulla fattispecie costitutiva del diritto rivendicato. Ne consegue che in tutti i casi in cui il giudizio abbia ad oggetto la conservazione della prestazione integrativa <<cristallizzata>> alla suddetta data si configura una <<questione di cui all'art. 1, comma 182, della legge n. 662 del 1996>>, sotto il profilo dell'accertamento del requisito reddituale ivi disciplinato e, quindi, anche una delle questioni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione dei giudizi pendenti, la quale (unitamente con le altre norme contenute nella legge n. 662 del 1996 e nella legge n. 448 del 1998 in ordine alle modalità di adempimento dei crediti sorti per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994) è stata di recente positivamente scrutinata da parte del Giudice delle leggi (v. sent. cost. n. 310 del 2000). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato estinto il giudizio non solo in ordine alla questione della <<cristallizzazione>> e della rivalutazione dei ratei arretrati di tale prestazione, ma anche con riguardo alla integrazione al minimo e agli accessori dei ratei arretrati, questione alla quale non si riferisce la previsione di estinzione dei giudizi).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 181 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 182 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 183 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)