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Sez. L, Sentenza n. 7700 del 16/05/2003 (Rv. 563213 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Art. 36, comma quinto, legge n. 448 del 1998 - Estinzione del giudizio relativo alla c.d. cristallizzazione ed agli accessori - Condizioni - Questione di decadenza - Ricomprensione nel novero di quelle comportanti estinzione.
Stato
decisa il 2003-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563213-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Relativamente ai giudizi aventi ad oggetto il diritto alla integrazione al minimo di pensione di riversibilità goduta da soggetto titolare anche di pensione diretta già integrata, la previsione di estinzione del giudizio sancita dall'art. 36, comma 5, della legge n. 448 del 1998 è applicabile solo per quanto riguarda le questioni sulla spettanza e la misura degli accessori sui crediti derivanti dall'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e 240 del 1994, nonché quelle concernenti l'esistenza del diritto alla cosiddetta cristallizzazione ai sensi della citata pronuncia della Corte costituzionale n. 240/1994, sempreché questo diritto dipenda dall'accertamento del requisito reddituale, espressamente disciplinato dal nuovo testo dell'art. 1, comma 182, della legge n. 662 del 1996; nel novero di tali questioni rientra anche quella relativa della decadenza dall'azione giudiziaria intesa a conseguire lo stesso diritto alla cristallizzazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 181 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)