Sez. 2, Sentenza n. 2785 del 23/07/1969 (Rv. 342533 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DELIBERAZIONE - IN GENERE - PRONUNCIA DELLA SENTENZA - IDENTIFICAZIONE CON LA DELIBERAZIONE - VALIDITA - CONDIZIONI - LEGITTIMA PREPOSIZIONE DEL GIUDICE ALL'UFFICIO - MOMENTI SUCCESSIVI DELL'ITER DELLA SENTENZA - TRASFERIMENTO O COLLOCAMENTO FUORI RUOLO OD A RIPOSO DEL MAGISTRATO - IRRILEVANZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DELIBERAZIONE - IN GENERE - PRONUNCIA DELLA SENTENZA - IDENTIFICAZIONE CON LA DELIBERAZIONE - VALIDITA - CONDIZIONI - LEGITTIMA PREPOSIZIONE DEL GIUDICE ALL'UFFICIO - MOMENTI SUCCESSIVI DELL'ITER DELLA SENTENZA - TRASFERIMENTO O COLLOCAMENTO FUORI RUOLO OD A RIPOSO DEL MAGISTRATO - IRRILEVANZA.*
Il momento della pronuncia della sentenza, nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all' ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente esistente, va identificato con quello della deliberazione, in quanto la sentenza e un atto che si sostanzia nella decisione della controversia sottoposta al giudizio del giudice e che, conseguentemente, viene a giuridica esistenza nel momento di tale decisione. Per converso, i successivi momenti dell'iter formativo e cioe la stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione non incidono sulla sostanza della pronuncia onde, ai fini dell'esistenza dell'atto e irrilevante che dopo la decisione, per circostanze sopravvenute - quali il trasferimento cui sia seguita la presa di possesso del nuovo ufficio, ovvero il collocamento fuori ruolo od a riposo - il giudice singolo o alcuno dei componenti l' organo collegiale siano cessati dalle loro funzioni presso l'ufficio investito della controversia. (V. 1103-61 1246-59).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 114, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)