Sez. L, Sentenza n. 527 del 22/01/1980 (Rv. 403922 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - EQUIPARAZIONE AGLI OPERAI AGRICOLI - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - EQUIPARAZIONE AGLI OPERAI AGRICOLI - LIMITI.*
Il principio stabilito nell'art 22 della legge 9 gennaio 1963, n 9, secondo cui, ai fini dell'accertamento dell'invalidita pensionabile, nella relativa Assicurazione gestita dall'INPS, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono equiparati agli operai agricoli, trova un temperamento nell'esclusione dello stato invalidante tutte le volte che venga accertata la possibilita dell'agricoltore di svolgere, in concreto, i lavori meno duri fra quelli necessari alla coltivazione del fondo. (Conf 2865/78, mass n 392287).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)