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Sez. L, Sentenza n. 56 del 05/01/1983 (Rv. 424848 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI ED OPERAI AGRICOLI - EQUIPARAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424848-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI ED OPERAI AGRICOLI - EQUIPARAZIONE - LIMITI.*

Il principio stabilito nell'art. 22 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, secondo cui, ai fini dell'accertamento dell'Invalidità pensionabile, i coltivatori diretti sono equiparati agli operai agricoli, trova un temperamento nell'esclusione dello stato invalidante tutte le volte che venga accertata la possibilità dell'agricoltore di svolgere, in concreto, i lavori meno duri fra quelli necessari alla coltivazione del fondo. (Conf 520/80, mass n 403922; (Conf 2865/78, mass n 392287).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)