Sez. 3, Sentenza n. 3143 del 22/05/1982 (Rv. 421089 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - LOCAZIONE ESCLUSIVA AD UNO DEI COMPROPRIETARI - AMMISSIBILITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - LOCAZIONE ESCLUSIVA AD UNO DEI COMPROPRIETARI - AMMISSIBILITÀ.*
Un immobile comune ed indiviso può essere locato, qualora la maggioranza lo decida, tanto ad un terzo quanto ad uno dei condomini, che così deriva dal rapporto locatizio, e non dalla contitolarità del diritto reale, il godimento esclusivo dell'intero immobile (comune) senza con ciò contrastare con i pari diritti degli altri comproprietari. (V 270/76, mass n 378938; (V 1077/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)