Sez. 3, Sentenza n. 2358 del 09/04/1985 (Rv. 440218 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - COMUNIONE INCIDENTALE DI GODIMENTO DI FONDO RUSTICO - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO PARTECIPANTE ALLA CONCESSIONE IN COLONIA DEL FONDO STESSO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - COMUNIONE INCIDENTALE DI GODIMENTO DI FONDO RUSTICO - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO PARTECIPANTE ALLA CONCESSIONE IN COLONIA DEL FONDO STESSO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Colui che partecipi ad una comunione incidentale di godimento di fondo rustico, ancorché in forza di diritto reale diverso da quello dominicale (nella specie, usufrutto "pro quota"), deve ritenersi legittimato a concedere in Colonia il fondo medesimo, salvo che si deduca e dimostri il dissenso degli altri comunisti, vertendosi in tema di Atti di utile gestione del bene, riconducibili nella disciplina dell'art. 1105 cod. civ., per i quali l'iniziativa del singolo partecipante è da presumersi munita del consenso (mandato tacito) degli altri. (V 4143/82, mass n 421089; (V 4291/78, mass n 393950).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 981, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)