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Sez. 3, Sentenza n. 12870 del 28/09/2000 (Rv. 540564 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE | Acquisto da parte del conduttore di una quota "pro indiviso" del bene locato - Disposizione da parte del conduttore della "res locata" in parte in base al titolo obbligatorio e in parte in quanto comproprietario - Rapporto originario di locazione fra gli altri comproprietari ed il nuovo comproprietario in veste di conduttore secondo le pregresse pattuizioni - Persistenza.
Stato
decisa il 2000-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540564-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE

Qualora il conduttore di un bene immobile acquisti in costanza del rapporto la proprietà di una quota "pro indiviso" del bene locato, si verifica la contemporanea condizione di comproprietario - locatario del bene comune o di parte di esso, con la conseguenza che il conduttore viene a disporre della "res locata", in parte, in virtù del pregresso titolo obbligatorio locatizio, in parte, in base all'assunta nuova qualità di proprietario, mentre il rapporto di locazione estinto parzialmente per avvenuta confusione nello stesso soggetto delle anzidette qualità di conduttore e locatore continua a sussistere tra gli altri condomini originari ed il nuovo comproprietario sempre in veste di conduttore, vincolato quanto alla durata del contratto e alla destinazione d'uso del bene secondo le pregresse pattuizioni. Ne deriva altresì che il comproprietario locatore può validamente esperire l'azione di risoluzione del contratto per intervenuta scadenza ai sensi dell'art. 1103 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)