Sez. 5, Sentenza n. 2137 del 03/10/1995 Cc. (dep. 27/12/1995) Rv. 203579 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Sentenze penali straniere - Riconoscimento - Per gli effetti previsti dal codice penale | Procedimento - Richiesta del procuratore generale alla corte d'appello - Indicazione degli effetti - Necessità - Mancanza - Vizio di giurisdizione - Fattispecie: riconoscimento della sentenza e indicazione della pena da eseguire - Difetto di richiesta del procuratore generale - Vizio di ultrapetizione.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Sentenze penali straniere - Riconoscimento - Per gli effetti previsti dal codice penale
Ai fini del riconoscimento delle sentenze penali straniere, l'art. 730 cod. proc. pen. impone al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di promuovere il relativo procedimento, specificando espressamente gli effetti per i quali il riconoscimento stesso è domandato. In mancanza di tale presupposto, il giudice è carente di giurisdizione. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha riconosciuto il vizio cosiddetto di ultrapetizione nel provvedimento adottato dalla Corte d'Appello di Trento, che aveva determinato la pena da eseguire in Italia, in difetto della richiesta del P.G.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 730
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)