Sez. 2, Sentenza n. 6490 del 25/11/1997 Cc. (dep. 08/01/1998) Rv. 209598 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - PER GLI EFFETTI PREVISTI DAL CODICE PENALE | Procedimento - Richiesta del procuratore generale - Indicazione degli effetti - Necessità - Omissione - Nullità del provvedimento che accoglie la richiesta - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - PER GLI EFFETTI PREVISTI DAL CODICE PENALE
In tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, la norma di cui all'art. 730, terzo comma, cod. proc. pen., impone, per la richiesta del procuratore generale, il requisito indispensabile della specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato, essendo ispirata, rispetto alla previsione del codice abrogato, alla maggior tutela delle esigenze del contradditorio e della difesa che si realizzano attraverso il procedimento previsto dall'art. 127 cod. proc. pen.; essa si correla, d'altra parte, alla disposizione di cui al primo comma dell'art. 734 cod. proc. pen., la quale, prescrivendo che la sentenza enunci espressamente gli effetti conseguenti al riconoscimento, viene a porre un principio di stretta corrispondenza tra la richiesta del procuratore generale, che è esercizio di azione penale complementare, e la pronuncia del giudice. (In applicazione di tale principio il giudice di legittimità ha annullato la decisione della Corte d'appello che aveva deliberato il riconoscimento di una sentenza penale di condanna, pronunciata all'estero, ai fini della recidiva e dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, senza che nella richiesta del procuratore generale fossero stati specificati gli effetti ai quali il riconoscimento doveva riferirsi)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 730, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 734, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)