Sez. U, Sentenza n. 4162 del 18/12/1975 (Rv. 378505 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CANCELLIERE - DIRITTO ALLE PERCENTUALI SUI PROVENTI COSTITUITI DAI CREDITI RECUPERATI ALL'ERARIO - CONTROVERSIA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CANCELLIERE - DIRITTO ALLE PERCENTUALI SUI PROVENTI COSTITUITI DAI CREDITI RECUPERATI ALL'ERARIO - CONTROVERSIA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Appartiene alla materia del rapporto di pubblico impiego, con la conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la controversia con la quale un cancelliere chiede l'accertamento del proprio diritto agli emolumenti previsti dalla legge 9 aprile 1948, n 6 (percentuali sui proventi costituiti dai crediti recuperati all'erario), sostenendo che essi non possono ritenersi assorbiti nell'assegno perequativo istituito in sostituzione di ogni altro compenso dalla legge n 734 del 1973. (V 2124/74, mass n 370439; 6/73, mass n 361746).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Regio Decr. 09/04/1948 num. 486 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 15/11/1973 num. 734 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)