Sez. L, Sentenza n. 1743 del 06/03/1996 (Rv. 496148 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - ORGANI - PERIFERICI | Potere di rappresentanza nei confronti dei terzi - Ordinanza ingiunzione per violazioni contributive - Legittimazione dei dirigenti - Previa delega del presidente dell'istituto - Necessità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - ORGANI - PERIFERICI
L'art. 2 della legge 8 marzo 1985 n.72(di conversione del D.L. 11 gennaio 1985, n. 2) estendendo ai dirigenti degli uffici centrali e periferici degli enti pubblici non economici la normativa di cui al d.P.R. 30 giugno 1972, n.784, sullo stato giuridico dei dirigenti statali, comporta l'applicazione ai primi della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2 del cit. d.P.R. circa il potere di rappresentanza giuridica dell'amministrazione nei confronti dei terzi, con la conseguente legittimazione dei dirigenti provinciali degli enti previdenziali ad emettere l'ordinanza - ingiunzione per violazioni consistenti nell'omissione del versamento di contributi e premi, senza necessità di preventiva delega da parte del presidente dell'istituto. 1
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1972 num. 748 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Legge 08/03/1985 num. 72 art. 2, Decreto Legge 11/01/1985 num. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)