Sez. 3, Ordinanza n. 7533 del 01/04/2014 (Rv. 630353 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI | Sospensione della prescrizione ex art. 2941, primo comma, n. 1, cod. civ. - Applicabilità durante il regime di separazione personale dei coniugi - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI
La regola della sospensione del decorso della prescrizione dei diritti tra i coniugi, prevista dall'art. 2941, primo comma, n. 1, cod. civ., deve ritenersi operante sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita, sia ove si trovino in stato di separazione personale, implicando questa solo un'attenuazione del vincolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 2941 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)