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Sez. 1, Sentenza n. 4502 del 23/08/1985 (Rv. 441967 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI - SOSPENSIONE FRA CONIUGI - APPLICABILITÀ DURANTE IL REGIME DI SEPARAZIONE PERSONALE.*
Stato
decisa il 1985-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441967-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI - SOSPENSIONE FRA CONIUGI - APPLICABILITÀ DURANTE IL REGIME DI SEPARAZIONE PERSONALE.*

L'art. 2941 n. 1 cod. civ., il quale prevede nei rapporti fra coniugi la sospensione della prescrizione, trova applicazione anche durante il regime di separazione personale, il quale non implica il venir meno del rapporto di coniugio, ma solo una attenuazione del vincolo. (V 1883/71, mass n 352443).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)