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Sez. 4, Sentenza n. 17610 del 04/02/2004 Cc. (dep. 16/04/2004) Rv. 228179 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - OBLAZIONE | Guida in stato di ebbrezza - Reato punito con l'ammenda ovvero con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità - Parificazione con reato punito con pene alternative - Oblazione facoltativa - Applicabilità.
Stato
decisa il 2004-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228179-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - OBLAZIONE

Nelle contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace sanzionate con l'ammenda ovvero, in via alternativa, con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità è applicabile l'oblazione speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen. e non l'oblazione di cui all'art. 162 stesso codice, in quanto, trattandosi di sanzioni che l'art. 58 comma primo del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, parifica ad ogni effetto giuridico alle pene detentive, il reato stesso deve ritenersi punito con pena alternativa, detentiva o pecuniaria (nella specie, si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 comma secondo cod. strad.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 29 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)