diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 13859 del 17/10/1980 Ud. (dep. 27/12/1980) Rv. 147168 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - DATORI DI LAVORO - RESPONSABILITA DEGLI STESSI - SUSSISTENZA ANCHE IN CASO DI INFORTUNI CAGIONATI PER IMPERIZIA, NEGLIGENZA, IMPRUDENZA DEL LAVORATORE - FATTISPECIE IN TEMA DI OMICIDIO COLPOSO.*
Stato
decisa il 1980-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147168-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - DATORI DI LAVORO - RESPONSABILITA DEGLI STESSI - SUSSISTENZA ANCHE IN CASO DI INFORTUNI CAGIONATI PER IMPERIZIA, NEGLIGENZA, IMPRUDENZA DEL LAVORATORE - FATTISPECIE IN TEMA DI OMICIDIO COLPOSO.*

Le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli in qualsiasi fase del lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo contro gli incidenti derivanti da disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza, imprudenza del lavoratore medesimo. Pertanto, l'imprenditore e comunque da ritenere responsabile dello incidente mortale occorso all'operaio in conseguenza del mancato approntamento di idonee misure protettive, specie quando per le particolari condizioni ambientali il rischio di infortuni avrebbe dovuto essere valutato non solo in rapporto agli ordini preventivamente impartiti al prestatore d'opera, ma anche in relazione ai possibili e diversi comportamenti dello stesso. (V in termini mass nn 143601 anno 1979; 134272, 132580 prima parte anno 1976; 122092 anno 1972; mass n 113893 anno 1969, che estende l'Obbligo dell'imprenditore, dei dirigenti e dei preposti agli operai stessi; mass n 106290 anno 1967; V inoltre mass n 142863 anno 1979, che non esclude da responsabilita il datore di lavoro in caso di infortunio del dipendente per avere egli affidato l'applicazione delle cautele antinfortunistiche ad operai esperti. Sui reati de quibus, cioe reati di pericolo V mass n 139528 anno 1978).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)