Sez. 4, Sentenza n. 6437 del 29/03/1982 Ud. (dep. 25/06/1982) Rv. 154404 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - FINALITÀ: TUTELA DELL'INCOLUMITÀ DEL LAVORATORE, ANCHE PER SUE IMPRUDENZE O DISATTENZIONI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - FINALITÀ: TUTELA DELL'INCOLUMITÀ DEL LAVORATORE, ANCHE PER SUE IMPRUDENZE O DISATTENZIONI.*
Le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica, intrinsecamente connaturati all'esecuzione di determinate attività lavorative, anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali imprudenze e disattenzioni degli operai subordinati, la cui incolumità deve essere sempre protetta con appropriate cautele. (V mass n 144642; (V mass n 147168, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)