Sez. 6, Sentenza n. 1633 del 03/11/1967 Ud. (dep. 12/12/1967) Rv. 106290 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MEZZI DI PREVENZIONE - DESTINATARI DELLA NORMA - DATORE DI LAVORO E PREPOSTO AI LAVORI - CONDIZIONI E LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI RELAZIONE TRA SENTENZA ED ACCUSA CONTESTATA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MEZZI DI PREVENZIONE - DESTINATARI DELLA NORMA - DATORE DI LAVORO E PREPOSTO AI LAVORI - CONDIZIONI E LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI RELAZIONE TRA SENTENZA ED ACCUSA CONTESTATA.*
L'imprenditore ha l'Obbligo sia di apprestare i mezzi necessari per la piu efficace tutela degli operai-fra cui le dotazioni di cinture di sicurezza-sia di vigilare ed assicurarsi che tali mezzi siano effettivamente impiegati durante i lavori allorche ne e prescritto l'uso. Trattasi di obblighi distinti aventi caratteri diversi. Il primo ha fondamento nell'articolo 2087 cod civ che prescrive l'adozione nell'Esercizio dell'impresa di tutte le misure che sono necessarie per la tutela dell'integrita fisica dei lavoratori: il secondo invece ha carattere contingente e riguarda l'uso concreto dei mezzi predisposti durante lo svolgimento dell'attivita lavorativa. Mentre il primo Obbligo incombe esclusivamente sull'imprenditore, che e personalmente tenuto all'apprestamento dei detti mezzi di prevenzione, per l'osservanza del secondo l'imprenditore puo dare incarico ai preposti al lavoro. Sussiste pertanto violazione dell'art 477 cod proc pen nel caso in cui sia stata contestata all'imprenditore la violazione del primo Obbligo e sia stata invece ritenuta dal giudice la violazione del diverso Obbligo relativo alla mancata vigilanza in ordine all'uso dei dispositivi di sicurezza regolarmente forniti. (V 104173, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Legge 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)