Sez. 1, Sentenza n. 1391 del 19/02/1999 (Rv. 523378 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Conseguenze - Esclusione del creditore tardivo dai riparti anteriori sia alla sua domanda che al provvedimento di ammissione al passivo del suo credito - Portata.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE
Il principio di cui all'art. 112 della legge fallimentare, che esclude il creditore tardivo dai riparti anteriori non solo alla sua domanda di insinuazione ma anche all'ammissione al passivo del suo credito, comporta che il detto creditore assume su di sè il doppio rischio della tardività della domanda e della durata del processo tardivamente iniziato, processo che non blocca i riparti parziali o finali verificatisi nel corso della sua pendenza.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 112, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)