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Sez. 3, Ordinanza n. 19972 del 21/09/2010 (Rv. 615416 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Foro per le cause in cui sono parti i magistrati - Incompetenza sopravvenuta - Rilevabilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2010-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615416-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

Qualora un magistrato parte di una controversia soggetta alla regola di competenza di cui all'art. 30-bis cod. proc. civ., come riscritto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 147 del 2004, si trasferisca su sua domanda nel distretto in cui la causa è stata a suo tempo legittimamente radicata, l'incompetenza sopravvenuta ai sensi di detta norma può essere rilevata d'ufficio o su istanza della controparte del magistrato nella prima udienza successiva all'acquisizione di conoscenza del trasferimento risultante nella causa, mentre, - per il principio desumibile dall'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ. - non può essere rilevata dallo stesso magistrato, che può solo allegare il trasferimento come ragione che giustificherebbe il trasferimento della causa al foro divenuto competente ai sensi dell'art. 30-bis cod. proc. civ.. Ne consegue che, se il giudice e la controparte, acquisita detta conoscenza, non rilevano la sopravvenuta incompetenza entro il detto termine di preclusione oppure il giudice, in mancanza di eccezione della controparte ed a seguito di una sollecitazione dello stesso magistrato a spogliarsi della competenza - la neghi con pronuncia delibatoria assunta entro tale termine, la relativa questione resta definitivamente preclusa per la controparte in ogni caso e, nella seconda ipotesi può essere suscettibile di una diversa valutazione soltanto da parte del giudice in sede di decisione".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 30 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)