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Sez. 2, Sentenza n. 16204 del 03/08/2005 (Rv. 584865 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - RILEVABILITÀ | Eccezione della parte - Deduzione - Termine - Mancata deduzione della nullità nella prima istanza o difesa successiva dell'atto viziato o alla notizia di esso - Conseguenze - Sanatoria - Fattispecie relativa a verbalizzazione del giuramento della parte.
Stato
decisa il 2005-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584865-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - RILEVABILITÀ

Ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. proc. civ., affinchè sussista l'obbligo del giudice di esaminare l'eccezione di nullità (relativa) di un atto processuale, è necessario che la deduzione della medesima ad opera della parte avvenga nella prima istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso, atteso che, in mancanza di tale deduzione, la nullità resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte che, non opponendosi nella prima difesa successiva all'atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere. (Fattispecie relativa alla omessa attestazione - nel verbale del giuramento prestato dalla parte - dell'avvenuta pronunzia delle parole "Lo giuro").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)