Sez. 3, Sentenza n. 8383 del 01/08/1995 (Rv. 493497 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - RILEVABILITÀ | Eccezione della parte interessata - Prima istanza o difesa successiva all'atto od alla notizia di esso - Nozione - Provvedimento di rinvio dell'udienza istruttoria - Inclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - RILEVABILITÀ
Agli effetti della norma di cui al secondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., che impone alla parte che vi abbia interesse di eccepire la nullità di un atto nella prima istanza o difesa successiva all'atto od alla notizia di esso, il termine istanza deve ritenersi comprensivo di qualsiasi richiesta delle parti tendente ad ottenere anche un semplice atto ordinatorio, quale è il provvedimento di rinvio della udienza istruttoria. Conseguentemente, è tardiva la eccezione di nullità della consulenza tecnica che non sia stata dedotta nella udienza successiva al deposito della consulenza stessa, ancorché in detta udienza sia stato chiesto e disposto un mero rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)