Sez. 1, Sentenza n. 15908 del 30/04/2026 Cc. (dep. 30/04/2026) Rv. 289827-02
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Struttura in cui il cittadino straniero sia stato sottoposto all’obbligo di dimora per espletare la procedura accelerata di frontiera per l’esame della domanda d’asilo - Idoneità quale domicilio per la concessione dell’obbligo di dimora alternativo al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998 - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, non costituisce domicilio idoneo presso cui è possibile disporre l'obbligo di dimora come misura alternativa ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la struttura ove il cittadino straniero sia stato già sottoposto a detto obbligo per l'espletamento della procedura accelerata di frontiera per l'esame della richiesta di protezione internazionale, una volta che la stessa si sia conclusa con il diniego della commissione territoriale e il successivo trattenimento del migrante presso il CPR, in quanto l'immediata esecutività del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale determina la cessazione dell'obbligo di dimorare in detta struttura e quest'ultima, di conseguenza, non rappresenta più il centro degli interessi personali, familiari o lavorativi della persona straniera.
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 lett. B) CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 5 com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 5 com. 4, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)