Sez. 1, Sentenza n. 11283 del 25/03/2026 Cc. (dep. 25/03/2026) Rv. 289638-01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Richiedente protezione internazionale che abbia impugnato il provvedimento di rigetto - Sottoposizione alla messa alla prova - Trattenimento per pericolo di fuga - Illegittimità - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, la sottoposizione alla messa alla prova del richiedente protezione internazionale che abbia impugnato il provvedimento di rigetto della domanda non osta al suo trattenimento disposto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d), d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, per la sussistenza del rischio di fuga, desunto dalla mancanza del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il trattenimento non è impedito dalla messa alla prova perché questa non costituisce procedura di esecuzione penale, e non ne impedisce la prosecuzione, ma si limita a sospenderla).
Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 4 lett. A) CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 2 lett. D) CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)