Sez. 1, Sentenza n. 37701 del 12/11/2025 Cc. (dep. 19/11/2025) Rv. 288917-01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza - Immediata esecutività - Decreto di trattenimento questorile - Legittimità - Sussistenza - Convalida - Competenza - Giudice di pace.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di trattenimento amministrativo degli stranieri nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la decisione di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale è immediatamente esecutiva, sicché, salvi i casi di sospensione concessa su istanza di parte per gravi e circostanziate ragioni, il questore può legittimamente disporre, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il trattenimento dello straniero, con decreto per la cui convalida è competente il giudice di pace.
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 16 com. 1 lett. B, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 5 bis PENDENTE, Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 ter, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)