Sez. 2, Sentenza n. 6223 del 29/04/2002 (Rv. 554039 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE | Criteri - Riferimento a parametri fissati da leggi speciali o regolamenti - Funzione - Portata - Applicabilità dell'art. 844 cod. civ. nei rapporti tra privati - Persistenza - Tollerabilità delle immissioni - Prudente apprezzamento del giudice di merito - Devoluzione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE
In tema di immissioni sonore, le disposizioni dettate, con riguardo alle modalità di rilevamento o all'intensità dei rumori, da leggi speciali o regolamenti sono di natura pubblicistica e non regolano, quindi, direttamente i rapporti tra privati, per i quali vige la disciplina dell'art. 844 cod. civ., la quale, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)