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Sez. 2, Sentenza n. 1151 del 27/01/2003 (Rv. 560001 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITÀ | Immissioni sonore o da vibrazioni e scuotimenti - Rapporti fra privati - Disciplina della legge n. 477 del 1995 e dei regolamenti locali - Portata - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Art. 844 cod. civ. - Applicabilità - Immissioni moleste in "alienum" - Tollerabilità - Giudizio - Criteri.
Stato
decisa il 2003-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560001-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITÀ

Alla materia delle immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione non è applicabile la legge 26 ottobre 1995, n. 477, sull'inquinamento acustico, poiché tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblici, disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti cd. verticali fra privati e la pubblica amministrazione, i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. La disciplina delle immissioni moleste in "alienum" nei rapporti fra privati va rinvenuta, infatti, nell'art. 844 cod. civ., alla stregua delle cui disposizioni, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Legge 26/10/1995 num. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)