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Sez. 2 - , Ordinanza n. 20511 del 30/07/2019 (Rv. 654891 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE | Autenticazione della procura - Firma del difensore - Falsità - Disconoscimento ex artt. 215 ss. c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654891-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

La disciplina processuale di cui agli artt. 215 e segg. c.p.c. non è applicabile in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla procura operato direttamente dal difensore apparentemente costituito nell'interesse della parte. Invero, la sottoscrizione della procura da parte del difensore è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto, sicché il suo difetto - cui è equiparabile la sua accertata falsità - determina l'invalidità della procura, rilevabile anche d'ufficio, che incide sulla validità stessa dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendone la produzione di qualsiasi effetto da potersi ritenere giuridicamente valido.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)