Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1275 del 20/01/2011 (Rv. 616037 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE | CERTALEX - Atti di cui all'art. 125 cod. proc. civ. - Sottoscrizione - Necessità - Mancanza - Inesistenza dell'atto.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE
Poiché l'art. 125 cod. proc. civ. prescrive che l'originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di sottoscrizione (quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso) è causa di inesistenza dell'atto (nella specie, di appello), atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)