Sez. 3 - , Sentenza n. 20374 del 11/10/2016 (Rv. 642614 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Esecuzione - Opposizione al precetto - Richiesta di pagamento per una somma maggiore di quella dovuta - Accoglimento parziale della opposizione - Condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite - Illegittimità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)