Sez. 2, Sentenza n. 5696 del 10/04/2012 (Rv. 621788 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Compensazione delle spese processuali in caso di vittoria di una parte - Limiti - Accollo alla parte vincitrice di oneri di lite superiori al valore del bene conseguito - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Violazione dell'art. 24 Cost. - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In tema di spese processuali, un regolamento che, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., sia tale da lasciare a carico della parte, risultata in tutto o in parte vincitrice, gli oneri difensivi in misura tale da elidere, o addirittura superare, il valore del bene conseguito, si risolve nella sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost., indipendentemente dal valore, più o meno rilevante, dei beni che ne formano oggetto, il cui apprezzamento di opportunità economica compete esclusivamente al soggetto titolare degli stessi. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito, la quale, avendo accertato il diritto reale rivendicato dall'attore, seppur per una consistenza inferiore a quella allegata, aveva condannato lo stesso attore a rimborsare alle controparti i due terzi delle spese e compensato la porzione residua).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)