Sez. 2, Sentenza n. 21398 del 18/09/2013 (Rv. 627966 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Confisca dei terreni ex art. 19 della legge n. 47 del 1985 (ora art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001) - Natura penale della misura - Configurabilità - Conseguenze - Riscontro dell'elemento soggettivo del reato - Necessità - Domanda di restituzione del terreno confiscato da parte di soggetto rimasto estraneo al relativo procedimento - Incidente di esecuzione dinanzi al giudice penale - Esperibilità.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE
La confisca di terreni in ipotesi di lottizzazione abusiva, ex art. 19 della legge 28 febbraio 1985, n. n. 47 (ora art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), alla luce di quanto affermato nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 gennaio 2009, ha natura sostanzialmente penale, imponendosi, pertanto, per l'applicazione della stessa, altresì il riscontro dell'elemento soggettivo del reato nella condotta del soggetto sul cui patrimonio tale misura vada ad incidere. Ne consegue ulteriormente che colui che deduca l'illegittimità della confisca disposta nei suoi confronti, per essere rimasto estraneo al relativo procedimento penale, può chiedere la restituzione del bene appreso non promuovendo una controversia sulla proprietà dinanzi al giudice civile, ma esperendo incidente di esecuzione, ai sensi degli artt. 665 e 676 cod. proc. pen., dinanzi al giudice penale, il quale potrà in tale sede, ed ai soli fini concernenti la confisca stessa, valutare l'implicazione quanto meno colposa nella lottizzazione abusiva del soggetto istante.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 19 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)