Sez. 2 - , Sentenza n. 24061 del 03/08/2022 (Rv. 665387 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Confisca di un bene con sentenza penale - Terzo che vanti un diritto reale sul bene - Richiesta di restituzione del bene - Proponibilità della domanda in via autonoma davanti al giudice civile - Esclusione - Ragioni.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE
Il terzo che intenda far valere un diritto sulla cosa assoggettata a confisca penale non può adire direttamente il giudice civile, perché l'art. 676 c.p.p. attribuisce al giudice dell'esecuzione penale la competenza a disporre la restituzione all'avente diritto della cosa sottoposta alla misura reale e prevede l'intervento del giudice civile, su sollecitazione del giudice dell'esecuzione penale, solo ove quest'ultimo ravvisi una controversia sulla proprietà del bene.
Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)