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Sez. 6, Sentenza n. 5027 del 19/12/1995 Cc. (dep. 19/02/1996) Rv. 204120 - 01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - In genere | Provvedimenti del GIP - Ordine di formulare l'imputazione - Indicazione del titolo del reato - Vincolo per il P.M. - Sussistenza - Liceità.
Stato
decisa il 1995-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204120-01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - In genere

Ai fini della formulazione dell'imputazione coatta (art. 409 comma 5 cod. proc. pen.), il pubblico ministero è vincolato dalla ricostruzione del fatto operata dal G.I.P. nonché dalla qualificazione giuridica da lui ritenuta tutte le volte che tale diversa qualificazione incida direttamente sull'esercizio dell'azione penale (come per es. la qualificazione di oltraggio anziché ingiuria in mancanza di querela, la sussistenza di un'aggravante che renda il fatto procedibile di ufficio). (Nella fattispecie, avendo il PM richiesto l'archiviazione per tutti gli indagati in relazione al delitto di corruzione, il GIP aveva accolto la richiesta per taluni di essi, disponendo la formulazione di imputazione coatta per gli altri indagati in relazione al delitto di millantato credito. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. che deduceva abnormità del provvedimento del GIP).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)