Sez. 6, Sentenza n. 35209 del 10/07/2001 Cc. (dep. 27/09/2001) Rv. 219655 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Provvedimento del gip che respinga la richiesta di archiviazione - Contenuto - Indicazione al PM del "nomen iuris" per la formulazione dell'imputazione - Abnormità - Esclusione - Fondamento.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE
Il provvedimento con il quale il gip rigetta la richiesta di archiviazione del PM e ordina di procedere, mediante iscrizione nel registro degli indagati, anche per reati diversi da quelli ipotizzati dall'accusa, non è abnorme, atteso che costituisce un'emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell'azione penale e sui risultati delle indagini svolte dal PM (secondo quanto affermato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 478 del 1993), consentito dalla legge in forma interlocutoria e non vincolante per il PM, come tale non idoneo a generare situazioni di stasi processuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)