Sez. 5, Sentenza n. 5867 del 08/03/2013 (Rv. 625960 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Esercizio della facoltà di versamento rateale - Rateizzazione in un numero massimo di dodici rate - Ammissibilità - Condizioni - Somma dovuta superiore ad euro 50.000 - Calcolo - Riferibilità alla singola lite e non ai singoli ricorsi - Necessità - Rilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, con riferimento alla chiusura delle liti pendenti disciplinata dall'art. 16 legge 27 dicembre 2002, n.289, nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal secondo comma di detta disposizione, di versare ratealmente l'importo dovuto, la rateizzazione non già in sei rate trimestrali, bensì in un numero massimo di dodici è possibile - conformemente al rinvio che detta norma compie alle modalità di versamento per i singoli tributi cui si riferisce la lite - a condizione che la somma dovuta sia superiore a euro 50.000 in rapporto al valore della singola lite oggetto della domanda di condono, e non al cumulo dei valori delle liti che complessivamente si ritenga di condonare mediante definizione agevolata di singoli ricorsi.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)