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Sez. 5, Sentenza n. 22788 del 23/10/2006 (Rv. 593482 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Esercizio della facoltà di versamento rateale - Mancato pagamento delle rate successive alla prima - Effetti - Decadenza dal condono - Esclusione - Iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle sanzioni - Necessità.
Stato
decisa il 2006-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593482-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma secondo di detta disposizione, di versare ratealmente l'importo dovuto, soltanto l'omesso versamento della prima rata comporta l'inefficacia dell'istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata, oltre agli interessi legali.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)