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Sez. 5, Ordinanza n. 6370 del 22/03/2006 (Rv. 590292 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Accoglimento della domanda di definizione con pagamento rateale - Versamento della sola prima rata - Definizione - Sufficienza - Conseguenze - Attestazione dell'ufficio finanziario di avvenuto pagamento ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio - Riferimento al versamento della sola prima rata.
Stato
decisa il 2006-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590292-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, dal sistema della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - come emerge dalle disposizioni di cui agli artt. 7, comma quinto, ultimo periodo, 8, comma terzo, quinto periodo, 9, comma 12, secondo periodo, e comma 19, quarto periodo, 15, comma quinto, terzo periodo, e 15, comma secondo -, si ricava che, nelle ipotesi di rateizzazione dell'importo dovuto, per la definizione della lite pendente è sufficiente l'accettazione da parte dell'ufficio competente della relativa domanda presentata dal contribuente, seguita dal versamento della prima delle rate nelle quali sia eventualmente ripartito il pagamento degli importi richiesti dalla norma. Il verificarsi di queste condizioni determina la definitiva sostituzione dell'obbligazione assunta dal contribuente con la presentazione della domanda di condono all'obbligazione tributaria oggetto della lite pendente. In tale quadro, alla luce della conseguente doverosa lettura sistematica delle disposizioni di cui ai commi 2 ed 8 dell'art. 16 della legge, nell'ipotesi di accoglimento da parte dell'ufficio della domanda di definizione della lite pendente con pagamento rateale, l'attestazione relativa al "pagamento integrale di quanto dovuto", prescritta da detto comma 8 perché possa dichiararsi l'estinzione del giudizio in presenza di una regolare domanda di condono, deve intendersi riferita all'avvenuto pagamento della prima delle rate previste. Se, infatti, nel sistema della legge il pagamento della prima rata è atto sufficiente a determinare la definizione della lite pendente, il pagamento da attestare ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio non può essere, nelle ipotesi di condono con pagamento rateizzato, che quello attinente al versamento della prima rata.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 7 com. 5 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 19 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 8 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)