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Sez. L, Sentenza n. 6530 del 09/06/1995 (Rv. 492767 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione - Stipulazione non per iscritto o successiva all'assunzione - NUllità - Rilevabilità d'ufficio - Per la prima volta in cassazione - Condizione.
Stato
decisa il 1995-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492767-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

La nullità del contratto di formazione e lavoro per difetto di forma, in quanto non stipulato per iscritto, o per mancanza di causa, in quanto successivo all'assunzione del lavoratore, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, pur se non dedotta nei precedenti gradi del giudizio, ove agli atti siano già acquisiti i necessari elementi di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)