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Sez. 2, Sentenza n. 1427 del 08/03/1979 (Rv. 397747 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - AVENTI CAUSA DELLE PARTI - COSA GIUDICATA - EFFICACIA - DEROGA IN RELAZIONE AL REGIME DELLA TRASCRIZIONE PER IL CASO DI AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397747-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - AVENTI CAUSA DELLE PARTI - COSA GIUDICATA - EFFICACIA - DEROGA IN RELAZIONE AL REGIME DELLA TRASCRIZIONE PER IL CASO DI AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - ESCLUSIONE.*

Il principio in forza del quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato anche nei confronti dei successivi aventi causa delle parti (art 2909 cod civ) non trova deroga, in relazione al regime della trascrizione, per il caso di azioni a difesa della proprieta (di accertamento, revindica, negatoria servitutis) atteso che, in tale ipotesi, non e operante ne l'Onere della trascrizione della sentenza, ai sensi ed agli effetti dell'art 2643 n 14 cod civ, riguardante la diversa situazione di sentenza che costituisca, trasferisca o modifichi detti diritti, ne l'Onere della trascrizione della domanda, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt 111 quarto comma cod proc civ e 2653 cod civ, previsto al diverso fine dell'opponibilita della sentenza nei confronti di chi subentri nel rapporto nelle more del giudizio, prima della formazione del giudicato. (V 2848/73, mass n 366437).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)